Proposte di legge sulle bande musicali a confronto

Quattro tra la più rappresentative proposte di legge vengono messe a confronto da Giorgio Zanolini: quale la più utile per l’attività di una banda musicale?

Per questo confronto ho preso in considerazione le proposte più rappresentative, dato che le altre sono, grosso modo, dei doppioni di quelle qui analizzate, oppure sono troppo generiche per essere di effettivo aiuto alle Bande Musicali.

FONTI: testi scaricabili dai siti www.camera.it, www.senato.it, www.governo.it.

PROPOSTE E DDL OSSERVAZIONI
PROPOSTA DI LEGGE 88 primo firmatario On. Stucchi 29/04/08

ART. 1.
(Principi generali).
1. La presente legge riconosce e tutela la libertà artistica delle bande musicali ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, in considerazione del loro valore sociale, culturale e formativo, nonché come espressioni delle comunità locali, promuovendone, altresì, lo sviluppo, nel rispetto della loro autonomia.

PRINCIPI GENERALI

E’ il cappello introduttivo presente in ogni legge.

La 88 e la 866 parlano solo di Bande.

La 1328 e il DDL mettono insieme realtà profondamente diverse quali Bande, Cori e gruppi Folk.
Si lascia al lettore il commento circa la decisione di definire la Musica eseguita dalle Bande come “Musica popolare”.

Bene, quindi, la 88 e la 866, in questo articolo più completa.

PROPOSTA DI LEGGE 866 primo firmatario On. Vannucci 07/05/08
analoga alla 1144
del Sen. Peterlini – 22/10/08ART. 1.
(Princıpi generali).
1. La Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi ai quali le regioni e le province devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche, nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La libertà artistica delle bande musicali è riconosciuta e tutelata ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione.
DISEGNO DI LEGGE 1328 primo firmatario Sen. Zanetta 21/01/09

Art. 1.
(Definizioni e principi generali)
1. Ai fini della presente legge per «musica popolare» si intende la musica popolare e amatoriale bandistica, folkloristica e corale non professionistica, comprendente ogni forma di espressione musicale diversa da quelle lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni musicali popolari senza fini di lucro ai sensi dell’articolo 3.
2. La Repubblica, conformemente ai principi di cui alle Convenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, e ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167; e sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 17, riconosce la funzione della musica popolare quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica. Tutela e valorizza l’attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale ed internazionale in ogni sua forma.

DDL presentato dal Consiglio dei Ministri nel Dicembre 2008

Art. 1
Principi generali
1. La Repubblica, conformemente ai principi contenuti nelle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, riconosce la funzione della musica popolare quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica. Tutela e valorizza l’attività musicale popolare e amatoriale, ne promuove lo sviluppo a livello nazionale ed internazionale in ogni sua forma.
2. La musica popolare e amatoriale bandistica, corale non professionistica e folklorica comprende ogni forma d’espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni e fondazioni, prive di scopo di lucro.

ART. 3. (Associazione banda musicale).

1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di « associazione banda musicale » è attribuita dalla Consulta, su richiesta dell’associazione interessata.
2. La Consulta, entro quattro mesi dalla sua costituzione, determina i requisiti per l’attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, secondo i criteri generali di cui al comma 3.
3. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l’associazione interessata deve:
a) essere costituita da esecutori su strumenti a fiato e a percussione;
b) avere uno statuto rispondente ai requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;
c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.
4. L’attribuzione della qualifica di associazione banda musicale è rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti e con le medesime modalità di cui al comma 1.
5. Le agevolazioni previste dalla presente legge per le associazioni bande musicali sono riconosciute anche alle associazioni o alle federazioni bandistiche legalmente costituite e senza fini di lucro.

DEFINIZIONE DI BANDA MUSICALE

Bene la definizione della 88 e della 866.

La 1328 è ambigua.
Comma 3 lettera b): se un gruppo non composto di almeno n. 20 elementi ed è dotato di uniforme tradizionale non può accedere ai contributi. Forse che la qualità artistica è assicurata solo dalla divisa tradizionale?
Comma 3 lettera c): forse che la qualità artistica è assicurata solo da un’attività minima di otto manifestazioni annuali?
Comma 3 lettera d): quanti gruppi, purtroppo, non dispongono di una sede adeguata? E’ il sogno di tutte le Bande poter avere una sede come si deve, ma molti devono operare in condizioni infelici e non per loro volontà.
Comma 3 lettera e): anche in questo caso non è indice di qualità artistica.
Comma 3 lettera f): Si crea dipendenza dall’autorità comunale.

Il DDL ricalca la 1328, quindi sono valide le stesse osservazioni.
In più al Comma 1 d) si prevede la direzione artistica affidata ad un diplomato di Conservatorio.
Comma 2 – viene istituito un elenco telematico, che può essere uno strumento utile.
Il Comma 3 riguarda la possibilità di fare accedere le Bande al famoso 5 per mille. Come ben si sa, il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi ha la facoltà di segnalare un codice fiscale di un’Associazione, la quale prenderà un tot.
Non è un contributo sicuro, e questo per una serie di ragioni:
– non è che ogni “firma” raccolta assicura una cifra (esempio: 1.000 firme raccolte per 5 Euro = 5.000 Euro di contributo), ma il totale delle firme va a stabilire una percentuale nazionale sull’importo stabilito, di anno in anno, dal Governo nella Legge Finanziaria. Può capitare, quindi (ed è già capitato) che in certi anni il Governo non stanzi nulla, quindi nulla viene ripartito.
– si tenga conto che, allo stato attuale, sono circa novantamila le Associazioni che godono del 5 per mille, alle quali se ne aggiungerebbero più di quattordicimila (4.600 Bande Musicali, 3.500 Gruppi Corali, 2.500 Cori scolastici, 3.000 Cori Parrocchiali e 750 Gruppi Folclorici – fonte Documento programmatico del Ministero);
– Non è un contributo dello Stato, ma dei singoli cittadini.

ART. 2. (Associazione banda musicale).

1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione banda musicale» è attribuita dalla Consulta nazionale di cui all’articolo 6, su richiesta dell’associazione medesima.
2. La Consulta nazionale di cui all’articolo 6, entro tre mesi dalla data della sua costituzione, determina i requisiti per l’attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, sulla base dei criteri generali stabiliti al comma 3 del presente articolo.
3. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di associazione banda musicale, l’associazione deve:
a) avere uno statuto contenente i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di associazioni senza fini di lucro;
b) essere costituita da strumentisti a fiato e a percussioni;
c) programmare e attuare la propria attività su base annuale.
4. La qualifica di associazione banda musicale e` rinnovata ogni tre anni, previa verifica dei requisiti stabiliti al comma 3 e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 3. (Associazioni musicali popolari)

1. Ai fini delle agevolazioni e degli incentivi previsti dalla presente legge, la qualifica di «associazione musicale popolare bandistica, folkloristica e corale» è attribuita dal Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta dell’associazione medesima, previa presentazione del riconoscimento di cui al comma 3, lettera f).
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto i requisiti per l’attribuzione della qualifica di associazione musicale popolare, secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di cui al comma 1, l’associazione musicale deve:
a) avere uno statuto che preveda garanzie per la libertà di espressione artistica e per la promozione dell’attività musicale tradizionale locale, senza fini di lucro;
b) essere costituita da un numero di coristi o strumentisti non inferiore a venti, dotati di uniforme tradizionale;
c) programmare e attuare un’attività minima di otto manifestazioni annuali;
d) disporre di una sede di proprietà o a disposizione a qualsiasi altro titolo, adeguata per l’attività d’insegnamento e per le prove;
e) avere come direttore artistico un maestro di musica ovvero che abbia superato il trentacinquesimo anno di età e acquisito esperienza come direttore di bande musicali o corali per almeno cinque anni consecutivi;
f) essere riconosciuta dal consiglio comunale o dal consiglio circoscrizionale del comune ove l’associazione medesima ha sede, quale associazione di interesse comunale.
4. Al comma 1 dell’articolo 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera e) e` aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) sostegno alle associazioni musicali popolari bandistica, folcloristica e corale riconosciute a norma di legge».

Art. 2 Associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali

1. Le regioni disciplinano le procedure per il riconoscimento delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali di cui all’articolo 1, sulla base di criteri individuati a livello nazionale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto, fra l’altro, dei seguenti criteri:
a) previsione di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell’associazione e della fondazione la promozione dell’attività musicale popolare e amatoriale;
b) previsione di un numero di componenti adeguato al repertorio musicale da eseguire, con esclusione della partecipazione degli stessi a formazioni analoghe;
c) programmazione e realizzazione annuale di un numero minimo di manifestazioni musicali;
d) previsione che la direzione artistica delle associazioni e fondazioni musicali popolari sia affidata ad un musicista diplomato presso conservatori musicali statali.
2. Ciascuna regione istituisce un elenco telematico delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute. Le regioni trasmettono, in via telematica, i dati contenuti negli elenchi appositamente istituiti ed i relativi aggiornamenti al Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della costituzione dell’elenco telematico nazionale delle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato d’intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
3. Al comma 1 dell’art. 63-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: ” lett. f) sostegno alle associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute a norma di legge“.

ART. 2. (Consulta nazionale per le bande musicali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata « Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da un suo delegato, e composta da un rappresentante indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di associazioni bandistiche legalmente costituite.
2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:
a) provvedere al censimento e alla tenuta di un’anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero nelle materie di interesse;
c) attribuire la qualifica di « associazione banda musicale » ai sensi dell’articolo
d) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali e dalle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all’articolo 3, anche in collaborazione con gli enti locali;
e) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all’articolo 3, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;
f) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annuale del Fondo di cui all’articolo 4;
g) stabilire, per quanto di competenza, le norme di attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell’opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente costituite, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni o federazioni di bande musicali legalmente costituite di cui all’articolo 3;
h) certificare le modalità di appartenenza delle « associazioni bande musicali » alle varie categorie, sulla base dei criteri stabiliti con apposito regolamento attuativo;
i) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;
l) favorire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani.

ORGANISMO DIRETTIVO A LIVELLO NAZIONALE

Bene la 88 e la 866, quasi uguali.
Per la composizione della Consulta è migliore la formulazione della 88, dato che nella 866 (Comma 1) si prevedono solo rappresentanti istituzionali, mentre nella 88 sono presenti anche i rappresentanti delle Federazioni, che sono gli esperti operanti nel settore.

Nella 1328 tutte le decisioni sono a capo del Mibac e non si propone l’istituzione di una Consulta.

Lo stesso dicasi per il DDL.

ART. 6. (Consulta nazionale per le bande musicali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, e` istituita la Consulta nazionale per le bande musicali, di seguito denominata «Consulta», presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, e composta da due rappresentanti indicati dalle regioni.
2. La Consulta, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali, ha i seguenti compiti:
a) riconoscere la qualifica di associazione banda musicale ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2;
b) provvedere al censimento e alla tenuta di un’anagrafe delle bande musicali e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
c) promuovere ricerche e studi sulle bande musicali in Italia e all’estero;
d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo della cultura bandistica;
e) fornire e incentivare la produzione di musica originale per banda da parte di autori italiani;
f) patrocinare progetti sperimentali elaborati dalle bande musicali, dalle associazioni bande musicali e dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 2, anche in collaborazione con gli enti locali;
g) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 2, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore;
h) stabilire i criteri e le modalità per la ripartizione annua del Fondo;
i) predisporre lo schema di regolamento per l’attuazione della presente legge, avvalendosi anche dell’opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente attivate, formate da un esperto indicato da ognuna delle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 2. Lo schema di regolamento e` predisposto dalla Consulta entro due mesi dalla data della sua istituzione ai sensi del comma 1 ed e` trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali;
l) certificare mediante apposite norme le modalità di appartenenza delle associazioni bande musicali alle varie categorie.
3. Lo schema di regolamento di cui al comma 2, lettera i), è approvato, entro un mese dalla data della sua trasmissione, dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto.

ART. 4. (Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato « Fondo ».
2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, e` determinata la quota, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate altresì le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali, assicurando:
a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese d’impianto o di funzionamento delle medesime associazioni;
b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell’ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati organizzati dalle associazioni o dalle federazioni bandistiche riconosciute dalla Consulta, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della presente legge.
5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.

FONDI

Bene la 88 e la 866, che si equivalgono in molti punti.
Brillante la soluzione per il reperimento dei fondi (percentuale dei premi delle lotterie e lotto non incassati), che non vanno a pesare sulle casse dello Stato.
Inoltre si introduce il lodevole principio di premiare chi si impegna veramente, tramite ulteriori contributi dati ai gruppi che intraprendono un percorso artistico serio e corretto che li porta a presenziare a Concorsi o Classificazioni riconosciuti almeno ogni quattro anni.

La 1328, invece, parla genericamente di 5 milioni di euro che andranno a gravare sulle casse dello Stato. Nessuna differenzazione di contributi, quindi soliti contributi “a pioggia”.

Anche il DDL parla genericamente di contributi per le Bande, ma poi propone l’abrogazione di quelli già esistenti con il Comma 2, da destinarsi per le manifestazioni organizzate dal Miur.

ART. 3. (Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, di seguito denominato « Fondo ».
2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Consulta nazionale di cui all’articolo 6.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge.
4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:
a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;
b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell’ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all’articolo 6, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 6, comma 3.
5. I contributi concessi alle associazioni bande musicali di cui all’articolo 2 sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.

Art. 8. (Oneri finanziari)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è stabilita in 5 milioni di euro annui, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede annualmente a ripartire tali risorse per gli interventi di cui alla presente legge.
2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3 Contributi

1. Le associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali riconosciute possono essere destinatarie di contributi e agevolazioni da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza unificata, contribuisce finanziariamente alla promozione dell’organizzazione della “Giornata nazionale della musica popolare” e di altre manifestazioni ivi individuate, utilizzando a tal fine, in tutto o in parte, le risorse, gravanti sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, rese disponibili dalla abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 comma 1 della presente legge.

ART. 5. (Agevolazioni fiscali).

1. Al comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
« l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali ».
2. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:
« o-ter) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino ad un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore di associazioni bande musicali ».
3. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). E`in ogni caso escluso l’obbligo di contribuzione all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a carico dei medesimi soggetti.
4. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni di associazioni bandistiche, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività , sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
5. Sui contributi corrisposti ad associazioni bande musicali da enti pubblici non si applica la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
6. L’imposta sul valore aggiunto è applicata con l’aliquota del 4 per cento per l’acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell’attrezzatura necessaria per l’attività e il funzionamento delle bande musicali e delle associazioni o delle federazioni bandistiche di cui all’articolo 3.
7. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato ad associazioni bande musicali o alle federazioni di associazioni bandistiche sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.
8. Le associazioni bande musicali sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con i direttori, gli insegnanti e i collaboratori di sezione delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Bene la 88 e la 866, che introducono molte proposte di contributi “indiretti”, ovvero che non costano nulla allo Stato.
Per esempio la deduzione delle erogazioni liberali, sull’esempio dei gruppi sportivi dilettantistici.
O anche la tariffa del 4% dell’IVA per gli strumenti musicali.

Quindi: tutte le proposte vanno benissimo.
Si consigliano anche le presenti proposte:
– decommercializzazione di tutte le attività delle Bande;
– possibilità di detrazione, da parte delle famiglie degli allievi dei corsi per Banda, delle rette versate, così come già accade per i gruppi sportivi dilettantistici;
– prevedere anche l’esenzione del Comma 3 della 1328 (esenzione plateatico).

Troppo vuota la 1328 sull’argomento, e le poche proposte sono molto discutibili.
Comma 2 a) Non applicabile in quanto non si può imporre ciò a società private.
Comma 2 b) perché solo ai corsi statali, discriminando gli allievi delle scuole per Banda, che si sa benissimo che formano moltissimi più soggetti dei corsi statali?
Comma 2 c) formulazione troppo generica.

Nel DDL non si tratta l’argomento.

ART. 4. (Agevolazioni fiscali a sostegno dell’attività delle bande musicali).

1. Le associazioni bande musicali e le federazioni delle medesime associazioni sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, gli insegnanti e i collaboratori di sezione e delle scuole delle bande, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.
2. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« l-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 2.000 euro, a favore delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni».
3. All’articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« o-ter) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle associazioni bande musicali o delle federazioni delle medesime associazioni ».
4. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni bande musicali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). E`in ogni caso escluso l’obbligo di contribuzione all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) a carico dei medesimi soggetti.
5. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni bande musicali e delle federazioni delle medesime associazioni, nonché´ gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività , sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
6. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato alle associazioni bande musicali o alle federazioni delle medesime associazioni sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.
7. Sui contributi corrisposti alle associazioni bande musicali o alle federazioni delle medesime associazioni dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d’acconto di cui all’articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni non costituiscono reddito imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
9. Per l’acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell’attrezzatura funzionale per l’attività e per il funzionamento delle bande musicali, delle associazioni bande musicali e delle federazioni delle medesime associazioni si applica l’IVA con aliquota del 4 per cento.

Art. 7. (Agevolazioni e contributi)

1. Alle associazioni musicali popolari di cui all’articolo 3 è assegnato, nel limite delle risorse a tale scopo stanziate nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 8, un contributo annuo massimo di 2.800 euro, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento.
2. Alle associazioni musicali popolari di cui all’articolo 3 sono concessi dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri competenti, mediante apposite convenzioni e nel limite delle risorse a scopo stanziate nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 8:
a) agevolazioni tariffarie, non inferiori al 50 per cento, per i trasferimenti per via aerea, marittima e terrestre con mezzi delle società di bandiera nazionale e delle ferrovie dello Stato, ovvero di società private regolarmente istituite e assicurate, sul territorio nazionale;
b) riduzione fino al 50 per cento delle tasse previste dalla normativa vigente per la frequenza di corsi statali di musica;
c) agevolazioni fiscali sulla formazione a favore degli insegnanti e sull’acquisto di strumenti e altro materiale musicale idoneo a favorire la crescita culturale dei complessi musicali.
3. Alle esibizioni di musica popolare non si applicano le disposizioni in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubblici e per il commercio ambulante.
4. Le agevolazioni e i contributi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse da regioni, province e comuni.

ART. 7. (Cofinanziamento di attività` e di programmi regionali di formazione professionale).

1. Una quota non superiore al 30 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento delle attività e dei programmi svolti dalle regioni, in concorso con le federazioni di associazioni bandistiche, per la formazione, la crescita e il perfezionamento di figure professionali atte all’avvio e al consolidamento della pratica strumentale o coreografica dell’area bandistica e per la formazione dei direttori di banda.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.

FORMAZIONE

Bene la 88 e la 866 (la migliore è la 88, che prevede una collaborazione tra Istituzioni e federazioni, le quali in questi anni hanno sperimentato sul campo ottenendo risultati molto positivi – più logica anche la quota proposta del 30%).

Troppo generica la 1328, della quale è comunque interessante il Comma 1 b).

Nel DDL si affida l’incarico della Formazione a Regioni e Province.

ART. 5. (Cofinanziamento di iniziative regionali di valorizzazione e di formazione professionale).

1. Una percentuale non superiore al 40 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento di iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività concertistiche delle associazioni bande musicali nonché per la formazione e il perfezionamento professionali delle figure impegnate nelle attività bandistiche attivate dalle regioni.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.

Art. 4. (Formazione)

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali:
a) promuove l’istituzione di corsi di formazione per maestri direttori di bande e cori presso i conservatori di musica;
b) favorisce e incentiva, con appositi contributi, l’istituzione di corsi d’orientamento musicale popolare rivolti agli alunni della scuola dell’obbligo, compresi i portatori di handicap, avvalendosi anche di personale abilitato facente parte di bande e cori amatoriali, mediante apposite convenzioni con gli istituti scolastici.

Art. 4 Sviluppo delle attività e promozione della musica popolare e amatoriale

1. Le regioni e le province, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono l’insegnamento della musica popolare e amatoriale nelle scuole statali.
2. Le regioni, le province e i comuni promuovono programmi concernenti scambi di associazioni e fondazioni musicali popolari e amatoriali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare e amatoriale.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata, promuove finanziariamente l’organizzazione della “Giornata nazionale della musica popolare” e delle altre manifestazioni individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della presente legge.

ART. 6. (Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici).

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.
2. Una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo e` destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgano gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane o da Paesi stranieri.

SCAMBI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Più precise la 88 e la 866 (più logica la quota di finanziamento proposta nella 88).

Troppo generica la 1328.

Il DDL tratta l’argomento nell’Art. 4 Comma 2 nello stesso modo della 1328, dando cioè l’incarico a Regioni e Province.

ART. 7. (Promozione degli scambi nazionali e internazionali tra gruppi bandistici).

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale bandistica.
2. Una percentuale non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo e` destinata alla promozione e al sostegno di iniziative pubbliche e di attività culturali di scambio che coinvolgono gruppi bandistici provenienti da diverse aree o regioni italiane nonché da Stati esteri.

Art. 6. (Musica popolare europea e internazionale)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro degli affari esteri, promuove programmi concernenti scambi di bande, cori e gruppi folkloristici musicali con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare.

COMPETENZE

Articolo presente solo nella 1328.
Bene il Comma 1 – proposta di insegnamento della Musica (non solo popolare) nelle Scuole, ma in tutte. Bisogna però stabilire i programmi di intervento.
Il Comma 2 a) dice le stesse cose dell’art. 6
Il Comma 2 b) dice le stesse cose dell’art. 7
Interessante il Comma 2 c) , che però dovrebbe diventare soprattutto archivio di partiture storiche, per fini artistici e scientifici.

Art. 2. (Competenze)

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove l’insegnamento della musica popolare nelle scuole statali paritarie, secondo le modalità di cui nell’articolo 4.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali promuove:
a) la diffusione della musica popolare nazionale in Italia e all’estero, ai sensi degli articoli 5 e 6;
b) il sostegno statale alle associazioni musicali popolari, ai sensi dell’articolo 7;
c) l’istituzione e la gestione di un archivio nazionale della musica popolare nazionale, con particolare riferimento alla produzione e alla conservazione di registrazioni videografiche.
3. Sono fatte salve le competenze in materia di musica popolare delle regioni e delle province autonome.

GIORNATA NAZIONALE DELLA MUSICA POPOLARE

Articolo presente solo nella 1328.
I mega raduni sono retaggio del passato, con risultati artistici alquanto discutibili e spreco di risorse pubbliche, e sono da evitare.
Si tratta di capire come viene organizzata la cosa, risultante comunque un doppione dell’analoga giornata fissata nella terza domenica di maggio
Lo stesso argomento viene trattato nel DDL. negli Artt. 3 e 4

Art. 5. (Giornata nazionale della musica popolare)

1. La seconda domenica di giugno di ogni anno è riconosciuta come «Giornata nazionale della musica popolare».
2. Il Ministro per beni e le attività culturali, di intesa con le regioni e con le province autonome, promuove l’organizzazione annuale delle manifestazioni celebrative della Giornata nazionale della musica popolare di cui al comma 1.

ENTRATA IN VIGORE

Articolo presente solo nella 1328.

Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo presente solo nel DDL.

Si conferma l’abrogazione dei contributi a favore delle Bande Musicali.

Art. 5

Sono abrogati:
a) l’articolo 15 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005 recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 16“.
b) l’articolo 16 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 9 novembre 2007 recante “Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 16“.

CONCLUSIONI
I testi della 88 e della 866 potrebbero benissimo fondersi assieme per avere più forza. Sono, allo stato attuale, quelli più rispondenti alle reali necessità delle Bande Musicali.
Si potrebbero anche incrementare con altre proposte migliorative, cogliendo anche ciò che c’è di buono nelle altre due proposte. Per esempio, sarebbe da semplificare l’aspetto “burocratico” dell’organismo Banda Musicale.
Invece la 1328 e il DDL sono molto lacunosi e a mio parere non si dimostrano strumenti utili concretamente alle esigenze delle Bande Musicali.

(a cura di Giorgio Z.)